Condizioni generali
- Condizioni generali per la fornitura di prodotti e servizi per le transazioni commerciali tra imprese
- Condizioni generali per la fornitura permanente di software standard di ifm
- Licenze per software open source
- Condizioni generali per la manutenzione del software (servizi di assistenza)
- Condizioni generali di utilizzo del software cloud
Condizioni generali per la fornitura di prodotti e servizi per le transazioni commerciali tra imprese
Articolo I: Disposizioni generali
- I rapporti giuridici tra il ifm electronic S.r.l. (di seguito: “Fornitore”) e il soggetto che acquisti beni o servizi da quest’ultima (di seguito: “Acquirente”) in relazione alle forniture e/o ai servizi del Fornitore (di seguito: "Forniture") sono disciplinati esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito: “CGF”). Le condizioni generali dell'Acquirente si applicheranno solo se espressamente accettate dal Fornitore per iscritto.
- Il Fornitore si riserva tutti i diritti di proprietà industriale e/o d'autore e i diritti d'uso relativi ai propri preventivi di spesa, disegni e altri documenti (di seguito: "Documenti"). I Documenti non potranno essere resi accessibili a terzi senza il previo consenso del Fornitore e, su richiesta, dovranno essere restituiti senza indebito ritardo al Fornitore nel caso in cui il contratto con il Fornitore non si perfezioni. Quanto precede si applica anche ai Documenti dell'Acquirente; questi possono tuttavia essere resi accessibili a quei terzi a cui il Fornitore ha legittimamente subappaltato le Forniture.
- Le consegne parziali sono ammesse.
Articolo II: Prezzi, condizioni di pagamento e divieto di compensazione
- Il prezzo dovuto dall’Acquirente è quello indicato nella conferma d’ordine del Fornitore, maggiorato degli oneri di legge dovuti.
- I prezzi si intendono franco fabbrica con esclusione dei costi di imballaggio e montaggio, che saranno quotati e dovuti dall’Acquirente.
- Se il Fornitore è anche responsabile del montaggio o dell'installazione e se non diversamente concordato, l'Acquirente dovrà pagare il compenso concordato e tutti i costi accessori necessari, ad esempio per il viaggio e il trasporto, nonché le indennità.
- L'Acquirente non può compensare i propri crediti verso il Fornitore.
Articolo III: Riserva di proprietà
- I beni oggetto delle Forniture rimarranno di proprietà del Fornitore fino al soddisfacimento di tutti i crediti che il Fornitore vanta nei confronti dell'Acquirente a causa del rapporto commerciale (di seguito: “Merci Trattenute”).
- Per la durata della riserva di proprietà, l'Acquirente non può cedere a terzi né dare in pegno le Merci Trattenute o utilizzarle come garanzia.
- L'Acquirente dovrà informare immediatamente il Fornitore di qualsiasi sequestro o altro atto di intervento da parte di terzi sulle Merci Trattenute.
- Qualora l'Acquirente non effettui ogni pagamento dovuto o violi in altro modo i propri obblighi, il Fornitore avrà il diritto di recedere dal contratto e di esigere la riconsegna delle Merci Trattenute e l’Acquirente sarà obbligato a restituire a proprie spese le Merci Trattenute, in perfetto stato di conservazione e salvo il diritto al risarcimento del danno in favore del Fornitore.
Articolo IV: Forniture
- Tutti gli ordini dell’Acquirente devono essere effettuati per iscritto; se effettuati telefonicamente, devono essere confermati per iscritto.
- Tutte le modifiche o annullamento dell’ordine richiesti dall’Acquirente presuppongono il consenso scritto del Fornitore e saranno da considerarsi validi solo nel caso in cui pervengano al Fornitore prima della spedizione dei relativi beni.
- I termini stabiliti per le forniture sono indicativi e non vincolanti per il Fornitore.
- In ogni caso, i termini stabiliti per le forniture saranno differiti proporzionalmente se il mancato rispetto dei tempi previsti è dovuto a:
- forza maggiore, come mobilitazione, guerra, attacchi terroristici, ribellione, epidemie, pandemie o eventi simili (ad esempio, sciopero o serrata);
- attacchi di virus o altri attacchi ai sistemi informatici del Fornitore;
- impedimenti attribuibili alle norme italiane, tedesche, statunitensi o comunque applicabili a livello nazionale, comunitario o internazionale in materia di diritto del commercio estero o ad altre circostanze di cui il Fornitore non è responsabile;
- al fatto che il Fornitore non riceva le proprie forniture in tempo utile o nella forma dovuta;
- un inadempimento dell’Acquirente nella comunicazione delle informazioni necessarie o utili alla consegna.
- Su richiesta del Fornitore, l’Acquirente dovrà dichiarare entro un termine ragionevole se, a causa del ritardo delle Forniture, rescinde il contratto o insiste sulla consegna delle Forniture.
Articolo V: Passaggio del rischio
- Anche se la consegna è stata concordata in porto franco, il rischio passa all'Acquirente come segue:
- se la fornitura non comprende il montaggio o l'assemblaggio, al momento della spedizione o del ritiro da parte del vettore. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore assicurerà la fornitura contro i normali rischi di trasporto a spese dell'Acquirente;
- se la consegna comprende il montaggio o l'assemblaggio, il giorno della presa in consegna nello stabilimento dell'Acquirente.
- L'Acquirente dovrà fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti ai fini dell'esportazione, del trasporto e dell'importazione.
Articolo VI: Montaggio e installazione
- Se non diversamente concordato in forma scritta, il montaggio e l'installazione sono soggetti alle seguenti disposizioni.
- L'Acquirente dovrà provvedere a proprie spese e in tempo utile a predisporre:
- tutti i lavori di terra e di costruzione e altri lavori accessori al di fuori dell'ambito del Fornitore, compresa la manodopera qualificata e non qualificata necessaria, i materiali e gli strumenti di costruzione;
- le attrezzature e i materiali necessari per il montaggio e la messa in servizio, come ponteggi, attrezzature di sollevamento e altri dispositivi, nonché carburanti e lubrificanti;
- energia e acqua al punto di utilizzo, compresi gli allacciamenti, il riscaldamento e l'illuminazione;
- locali idonei, asciutti e chiudibili a chiave, di dimensioni sufficienti, adiacenti al cantiere, per il deposito di parti di macchine, apparecchiature, materiali, attrezzi, ecc. e locali di lavoro e di ricreazione adeguati per il personale addetto al montaggio, compresi i servizi igienici, a seconda delle circostanze specifiche; inoltre, l'Acquirente dovrà adottare tutte le misure che adotterebbe per la protezione dei propri beni per proteggere i beni del Fornitore e del personale addetto al montaggio presso il cantiere;
- indumenti e dispositivi di protezione necessari a causa delle particolari condizioni prevalenti nel sito specifico.
- Prima dell'inizio dei lavori di montaggio, l'Acquirente metterà a disposizione tutte le informazioni necessarie sull'ubicazione di linee elettriche, del gas e dell'acqua nascoste o di impianti simili, nonché i dati strutturali necessari.
- Prima del montaggio o dell'installazione, i materiali e le attrezzature necessarie per l'inizio dei lavori devono essere disponibili sul sito di montaggio o di installazione e qualsiasi lavoro preparatorio deve essere avanzato a un livello tale che il montaggio o l'installazione possa essere avviato come concordato e portato a termine senza interruzioni. Le strade di accesso e il sito di montaggio o di installazione devono essere in piano e sgombri.
- Se il montaggio, l'installazione o la messa in servizio vengono ritardati a causa di circostanze non imputabili al Fornitore, l'Acquirente si farà carico dei costi sostenuti per i tempi di inattività e di eventuali spese di viaggio aggiuntive del Fornitore o del personale addetto al montaggio.
- Se, dopo il completamento, il Fornitore richiede l'accettazione delle Forniture, l'Acquirente dovrà ottemperare entro un periodo di due settimane. Le stesse conseguenze dell'accettazione si verificano se e quando l'Acquirente lascia scadere il periodo di due settimane o se le Forniture vengono messe in uso dopo il completamento delle eventuali fasi di prova concordate.
Articolo VII: Garanzia e limitazione di responsabilità
- La durata della garanzia contrattuale dei prodotti del Fornitore a protezione di tutti gli eventuali difetti di costruzione o di funzionamento, e dei vizi di materiale, è di 60 (sessanta) mesi a partire dalla data di consegna, salvo accordi contrari.
- I vizi o difetti constatati devono essere immediatamente portati per iscritto a conoscenza del Fornitore, con tutte le prove della loro esistenza, assieme alla presentazione del certificato di garanzia, e in ogni caso entro un termine di 8 (otto) giorni dalla data della loro scoperta.
- L’azione giudiziaria per far valere la presente garanzia è prescritta dopo un periodo di 12 (dodici) mesi a partire dalla consegna.
- Le prestazioni a titolo di garanzia vengono eseguite obbligatoriamente nei locali del Fornitore, e si intendono come sostituzione a titolo gratuito dei pezzi riconosciuti come difettosi, senza altro diritto in capo all’Acquirente, salve le norme inderogabili di legge.
- Le spese di rispedizione sono a carico del Fornitore nel caso si possa applicare la garanzia. In caso contrario, esse saranno a carico dell’Acquirente.
- La garanzia non si applica né alle sostituzioni né alle riparazioni che risultassero da un’usura normale di funzionamento dei beni, da deterioramenti o incidenti provocati da negligenza o per un impiego dei beni diverso da quello a cui detti apparecchi sono destinati. Nello stesso modo, la garanzia non verrà applicata in caso di intervento inadeguato da parte dell’Acquirente o dell’utente sui beni a lui consegnati.
- La riparazione, la modifica o la sostituzione dei beni durante il periodo di garanzia non può aver come effetto quello di prolungare il periodo di garanzia dei beni stessi.
- Salve le norme inderogabili di legge, la responsabilità del Fornitore, per tutte le cause possibili, resta limitata a una somma limitata all’ammontare contrattuale della fornitura o della prestazione che dà luogo a tale responsabilità. In ogni caso, il Fornitore non potrà essere obbligato a risarcire i danni immateriali o indiretti, né eventuali perdite di attività, di produzione, di profitti o di una qualsiasi perdita di natura economica o finanziaria.
Articolo VIII: Diritti di proprietà industriale e diritti d'autore
- Il Fornitore fornirà i beni senza violare i diritti di proprietà industriale e di copyright di terzi (di seguito denominati "DPI").
Articolo IX: Foro esclusivo e legge applicabile
- Per qualsiasi controversia derivante dalla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del contratto con l’Acquirente, nessuna esclusa, sarà unicamente competente l’autorità giudiziaria del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni altro Foro eventualmente competente e con espressa accettazione da parte dell’Acquirente, sin d’ora, della giurisdizione italiana in via esclusiva.
- Il presente contratto e la sua interpretazione sono disciplinati dal diritto italiano, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.
Confermo e accetto le condizioni generali di contratto applicate da ifm
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Acquirente dichiara di conoscere e approvare in modo specifico le seguenti clausole:
- Articolo I, n. 1 - Articolo II, n. 4 - Articolo III, n. 1 - Articolo III, n. 2 - Articolo III, n. 3 - Articolo III, n. 4 - Articolo IV, n. 3 - Articolo IV, n. 4 - Articolo V, n. 1 - Articolo VI, n. 5 - Articolo VI, n. 6 - Articolo VII, n. 1 - Articolo VII, n. 2 - Articolo VII, n. 3 - Articolo VII, n. 4 - Articolo VII, n. 5 - Articolo VII, n. 6 - Articolo VII, n. 7 - Articolo VII, n. 8 - Articolo IX, n. 1 - Articolo IX, n. 2
Condizioni generali per la fornitura permanente di software standard di ifm
Premessa
State acquisendo da ifm un software standard per utilizzarlo per le vostre applicazioni o per quelle dei vostri clienti.
§ 1 Oggetto del contratto
- Oggetto del presente contratto è la cessione permanente, a pagamento o gratuita, del programma informatico menzionato nella descrizione del rispettivo prodotto, compresa la relativa documentazione utente ("Software contrattuale") e la concessione dei diritti d’uso di cui al § 2. Nella descrizione del prodotto è definito anche l’ambiente hardware e software all’interno del quale si deve utilizzare il software contrattuale.
- Il software contrattuale e la documentazione utente sono disponibili sulla homepage. Qualora il software fosse protetto da una chiave di licenza, l'utente riceverà quest’ultima esclusivamente per l’utilizzo del software come specificato nelle presenti condizioni, nella descrizione del prodotto e nella documentazione utente.
- Le caratteristiche e la funzionalità del software contrattuale risultano infine dalla descrizione del prodotto. I dati ivi contenuti sono da intendere come descrizioni delle prestazioni e non come garanzie. La garanzia viene concessa soltanto qualora definita espressamente come tale. I servizi di installazione e configurazione non sono soggetti a questi termini e condizioni.
§ 2 Concessione di diritti
- Se non diversamente specificato (ad es. nelle versioni demo), viene concesso un diritto non esclusivo e illimitato nel tempo di utilizzare il software contrattuale nella misura prevista dalle presenti condizioni e dalla descrizione del prodotto.
Il software contrattuale può essere utilizzato su un solo dispositivo o su una macchina virtuale per ogni licenza acquisita. L’uso consentito comprende l’installazione del software contrattuale, il caricamento nella memoria e l’uso previsto. In nessun caso avete il diritto di affittare il software contrattuale ottenuto o altrimenti concederlo in sublicenza, di riprodurlo o renderlo accessibile pubblicamente via cavo o senza fili oppure di metterlo a disposizione di terzi a pagamento o a titolo gratuito, ad es. mediante Application Service Providing o come "Software as a service". Il paragrafo 4 rimane invariato. - Siete autorizzati a creare una copia di backup qualora fosse necessario per assicurarne il futuro utilizzo. Sulla copia di backup dovrete apporre in modo visibile la nota "Copia di backup" e l’indicazione del copyright di ifm.
- Siete autorizzati a decompilare e duplicare il software contrattuale nel rispetto delle disposizioni di legge.
- Siete autorizzati a cedere definitivamente la copia acquisita del software contrattuale a terzi consegnando il certificato di licenza e la documentazione. In questo caso, rinuncerete completamente all’utilizzo del programma, rimuoverete dai vostri computer tutte le copie installate del programma e cancellerete tutte le copie dagli altri supporti dati o ce le consegnerete, a condizione che per legge non siate tenuti a conservarle più a lungo.
Dietro nostra richiesta, ci confermerete per iscritto l’adozione di tutte le misure citate oppure ci esporrete gli eventuali motivi di una conservazione più lunga. Inoltre, concorderete espressamente con la terza parte l'impegno a rispettare l’entità dei diritti concessi di cui al presente § 2. - Se utilizzate il software contrattuale in una misura che va oltre i diritti di utilizzo acquisiti in senso qualitativo (per quanto riguarda il tipo di utilizzo consentito) o quantitativo (per quanto riguarda il numero di licenze acquisite), provvederete immediatamente ad acquisire i diritti d’uso necessari all’uso consentito. In caso contrario, ci riserviamo il diritto di far valere i diritti che ci spettano.
- Note di copyright, numeri di serie e altre caratteristiche per l’identificazione del programma non possono essere rimossi dal software contrattuale né modificati.
§ 3 Garanzia
- Nel caso di concessione a pagamento del software contrattuale, garantiamo le caratteristiche pattuite e la possibilità di utilizzare il software contrattuale senza violare i diritti di terzi in base alle seguenti disposizioni.
La garanzia non si applica per difetti dovuti al fatto che il software contrattuale venga utilizzato in un ambiente hardware o software non conforme ai requisiti specificati nei presenti termini e condizioni e nella descrizione del prodotto, neppure a variazioni e modifiche che avete apportato al software senza esserne autorizzati per legge, in base alle presenti disposizioni oppure senza il nostro previo consenso scritto. - Siete tenuti a controllare il software contrattuale subito dopo averlo ricevuto in funzione di difetti evidenti e di comunicarceli immediatamente qualora accertati, in caso contrario è esclusa qualsiasi garanzia per quanto riguarda tali difetti. Quanto sopra si intende valido anche qualora un tale difetto dovesse manifestarsi in seguito.
- Nel caso di un difetto materiale abbiamo innanzitutto il diritto all’adempimento suppletivo ossia, a nostra discrezione, di eliminare il difetto ("riparazione") oppure effettuare una fornitura sostitutiva. Nell’ambito della fornitura sostitutiva adotterete, se necessario, una nuova versione del software, a meno che ciò non provochi deterioramenti inaccettabili. In caso di vizi giuridici, a nostra discrezione vi offriremo una possibilità giuridicamente valida di utilizzo del software contrattuale oppure modificheremo quest’ultimo in modo che non vengano più violati i diritti di terzi.
- Abbiamo il diritto di fornire la garanzia presso la vostra sede. Rispettiamo il nostro obbligo di riparazione anche mettendo a disposizione il download degli aggiornamenti dotati di routine d’installazione automatica sulla nostra homepage e offrendovi supporto telefonico per risolvere i problemi d’installazione che si dovessero verificare.
- È fatto salvo il diritto di ridurre il prezzo di acquisto o recedere dal contratto nel caso in cui la riparazione o la fornitura sostitutiva non andasse a buon fine per due volte. Il diritto al recesso non sussiste in caso di difetti irrilevanti. Qualora doveste avvalervi del risarcimento danni o del risarcimento di spese inutilmente sostenute, rispondiamo ai sensi del § 4.
- Ad eccezione delle richieste di risarcimento danni, i diritti alla garanzia per difetti materiali cadono in prescrizione dopo due anni. Nel caso della vendita su un supporto dati, la prescrizione inizia con la consegna del software contrattuale, nel caso di vendita tramite download da Internet inizia dopo la notifica e l’attivazione dei dati di accesso per la sezione Download. Per quanto riguarda le richieste di risarcimento danni e rimborso di spese inutilmente sostenute si intende valido il § 4.
- Se tra le parti esiste un contratto di assistenza, il termine per l’eliminazione dei difetti si basa sui tempi specificati dallo stesso.
§ 4 Responsabilità
- Se non diversamente concordato nei singoli casi, rispondiamo ai sensi del presente § 4.
Ai sensi del presente § 4 rispondiamo in modo illimitato
- in caso di dolo o grave negligenza,
- per lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute,
- secondo quanto previsto dalla legge sulla responsabilità del prodotto e
- nella misura della garanzia assunta.
- In caso di inadempimento colposo lieve di un obbligo fondamentale per raggiungere lo scopo previsto dal contratto (obbligo essenziale), la nostra responsabilità è limitata al danno prevedibile e tipico per la tipologia dell’operazione in questione.
- Non sussiste alcuna ulteriore responsabilità.
- La limitazione della responsabilità di cui sopra si intende valida anche per la responsabilità personale dei nostri dipendenti, rappresentanti e organi.
§ 5 Misure di sicurezza, diritto di revisione
- Adottando misure appropriate, siete tenuti a proteggere il software contrattuale ed eventualmente i dati per l’accesso online dall’accesso da parte di terzi non autorizzati. In particolare, tutte le copie del software contrattuale e i dati di accesso devono essere conservati in un luogo protetto.
- Dietro nostra richiesta ci consentirete di verificare l'utilizzo corretto del software contrattuale, in particolare in funzione del fatto che utilizziate il programma dal punto di vista qualitativo e quantitativo nell’ambito delle licenze da voi acquisite. A tale proposito ci fornirete informazioni, ci consentirete di prendere visione di documenti e documentazioni rilevanti e permetterete a noi o ad una società di revisione da noi nominata e per voi accettabile, di verificare l’ambiente hardware e software utilizzato. Possiamo eseguire l'ispezione nella vostra sede durante il vostro normale orario di lavoro o farla eseguire da terzi tenuti alla riservatezza. Presteremo attenzione a disturbare il meno possibile lo svolgimento della vostra attività con un intervento del genere sul posto. Se dall’ispezione dovesse risultare il superamento di oltre il 5 % (cinque percento) del numero di licenze acquisite o un altro uso non previsto dal contratto, le spese della revisione saranno a carico vostro, altrimenti saranno a nostro carico.
§ 6 Varie ed eventuali
- Soltanto previo nostro consenso scritto siete autorizzati a cedere a terzi diritti vantati nei nostri confronti. Il § 2, comma 4, resta invariato.
- Non si applicano termini e condizioni commerciali in conflitto.
- Le parti sono consapevoli del fatto che il software contrattuale può essere soggetto a limitazioni di esportazione e importazione. In particolare possono sussistere obblighi di autorizzazione oppure per quanto riguarda l’utilizzo del software o le tecnologie ad esso connesse all’estero possono esserci delle limitazioni. Vi atterrete alle normative vigenti in materia di controllo dell’esportazione e importazione della Repubblica Federale Tedesca, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America nonché a tutte le altre disposizioni pertinenti. L’adempimento del contratto da parte nostra è condizionato al fatto che non si incontrino ostacoli dovuti a disposizioni nazionali e internazionali del diritto all’esportazione e all’importazione oppure ad altre disposizioni di legge.
- Il diritto applicato al presente contratto è quello del Paese in cui ifm ha la propria sede legale. Si esclude l’applicazione del trattato delle Nazioni Unite sui contratti riguardanti la vendita internazionale di merci dell’11/4/1980 (Convenzione delle Nazioni Unite sulle vendite).
- Foro competente è la sede di ifm.
Licenze per software open source
Si informa il committente che diversi prodotti del Gruppo ifm contengono componenti open source. A seconda del prodotto, questi componenti open source sono soggetti alla versione 1, 2 o 3 della General Public License (General Public License 3 in combinazione con la versione 3.1 della GNU Compiler collection Runtime Library Exception), alla versione 3 della Lesser General Public License, alla Berkeley Software Distribution (BSD-2-Clause, BSD-3-Clause, BSD-4-Clause), alla versione 2.1 della Academic Free License, alla MIT-License (MIT), alla Python Software Foundation License 2.0, alla Perl Artistic License e Artistic License 2.0, alla Microsoft Public License, alle versioni 1.0, 1.1 e 2.0 dell'Apache Software License, all'ISC License, alla libpng License, alla zlib License o ad altre licenze reperibili nelle informazioni relative ai rispettivi prodotti. Ciò significa che il committente può fornire questi componenti (e qualsiasi altra parte derivata) solo in conformità con le licenze summenzionate, alcune delle quali richiedono la divulgazione del codice sorgente a terzi. Il committente si impegna a rispettare la licenza applicabile per l'utilizzo, l'elaborazione e la trasmissione dei componenti open source. I testi delle licenze interessate sono riprodotti nei materiali allegati al prodotto (ad es. manuale d'uso, istruzioni per l'installazione, materiali per il download o altri materiali informativi).
Condizioni generali per la manutenzione del software (servizi di assistenza)
Le parti hanno concluso un accordo sulla fornitura di software. Le seguenti condizioni si applicano alla fornitura di servizi di manutenzione del software da parte di ifm electronic gmbh (di seguito denominata "Fornitore di servizi") in relazione al software fornito al cliente. Termini e condizioni del cliente sono espressamente non riconosciuti e comunque disapplicati.
1. Definizioni
Fornitore di servizi: |
ifm electronic gmbh o una società affiliata a ifm electronic gmbh. |
Contratto principale: |
Accordo separato tra il cliente e il Fornitore di servizi sulla fornitura di software. |
Cliente: |
Persona fisica o giuridica che incarica il Fornitore di servizi di fornire i servizi contrattuali. |
Software: |
Il programma informatico menzionato nel contratto principale. |
Update: |
Nuova versione di programma di un software, con la quale vengono eliminati gli errori esistenti della versione di programma precedente. |
Upgrade: |
Nuova versione del programma di un software, che contiene funzionalità nuove o migliorate. |
2. Oggetto del contratto
Il Fornitore di servizi fornisce servizi di manutenzione per il software fornito al cliente. La fornitura dei servizi qui descritti dipende dalla conclusione del contratto principale.
3. Compenso
Non è previsto un compenso separato per le prestazioni del Fornitore di servizi, salvo diversi accordi.
4. Obblighi generali (di servizio), collaborazione del cliente
Il cliente deve fornire al Fornitore di servizi tutte le informazioni necessarie per valutare ed elaborare correttamente la rispettiva richiesta di servizi senza essere sollecitato a farlo.
Inoltre, il cliente è obbligato a installare gli aggiornamenti messi a sua disposizione dal Fornitore di servizi e a utilizzare solo software nella versione più recente o in quella precedente. Ciò non viene applicato laddove risultasse irragionevole per il cliente, ad esempio perché la versione più recente o la versione precedente del software è difettosa e ne comprometterebbe l'utilizzo.
5. Entità del servizio, tempi di servizio
Il Fornitore fornisce il servizio tramite e-mail o per telefono in tedesco o in inglese.
Periodo di servizio:
Valgono gli attuali orari di servizio, indicati sulla homepage del Fornitore di servizi specifica del paese, ad es. https://www.ifm.com/de/de/de/kontakt/kontakt per la Germania.
Il Fornitore di servizi si impegna a rispondere a una richiesta di servizio entro il tempo di risposta specificato di seguito. Il tempo di risposta si riferisce al tempo impiegato per rispondere una volta che il Fornitore di servizi ha aperto un ticket di servizio descrivendo un’anomalia specifica e riproducibile ("creazione del ticket"). I tempi di risposta vengono misurati durante il rispettivo periodo di servizio.
Si applicano i seguenti tempi di risposta, in cui la priorità dell'anomalia è definita dal cliente:
Priorità | Definizione | Tempo di reazione |
alta | L'anomalia ha un impatto significativo sulle transazioni e attività commerciali o le transazioni commerciali non possono essere eseguite. L’anomalia richiede un'azione immediata, poiché può portare a perdite considerevoli o influenzare l'intera operazione commerciale. | 4h |
media | A causa dell’anomalia, una transazione commerciale non funziona come previsto. L’anomalia ha scarso effetto sulle operazioni commerciali. | 8h |
minima | L’anomalia ha un effetto scarso o nullo sulle operazioni commerciali. | 24h |
Anomalia: Un’anomalia ai sensi dei presenti termini e condizioni si considera sussistente se il software, seppur utilizzato conformemente all’entità dei servizi concordati nel contratto e ai requisiti di sistema determinati dal Fornitore, non fornisce le funzionalità specificate nella descrizione del prodotto/servizio durante il periodo di validità del presente contratto.
Il modo in cui vengono forniti i servizi è a ragionevole discrezione del Fornitore. Se necessario, il servizio può anche assumere la forma di linee guida o istruzioni per il cliente, che questi a sua volta è tenuto a seguire.
6. Nuove parti del programma
Il Fornitore di servizi continuerà a lavorare allo sviluppo del software concesso in licenza al cliente e implementerà i futuri sviluppi negli aggiornamenti o upgrade.
Il Fornitore di servizi può, in qualsiasi momento e a sua ragionevole discrezione, sostituire il software fornito al cliente per l'utilizzo con aggiornamenti e upgrade.
Il Fornitore di servizi concede al cliente i diritti d'uso di tali aggiornamenti e upgrade in conformità al contratto principale sottostante.
7. Responsabilità
Il Fornitore di servizi risponde, in conformità alle disposizioni di legge, di eventuali perdite o danni al cliente causati intenzionalmente o per colpa grave, derivanti dall'assenza di una proprietà garantita, derivanti da una violazione colposa dei principali doveri contrattuali, risultanti in lesioni colpose alla vita e all'incolumità fisica o nel caso in cui la responsabilità sia assunta ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti.
Per obblighi contrattuali essenziali si intendono quegli obblighi contrattuali che devono essere adempiuti affinché il contratto venga rispettato regolarmente, sui quali il partner contrattuale può fare affidamento, e che in caso di violazione, ad opera dell'altra parte, possono compromettere lo scopo stesso del contratto.
In caso di violazione di un obbligo contrattuale essenziale, la responsabilità - nella misura in cui il danno sia dovuto a semplice negligenza lieve - è limitata ai danni tipici e prevedibili che si possono verificare durante l’uso del software contrattuale.
Se il danno subito dal cliente è dovuto alla perdita di dati, il Fornitore di servizi non ne risponde.
Per tutti gli altri aspetti, la responsabilità è esclusa indipendentemente dalla particolare base giuridica.
8. Durata del contratto e risoluzione
Questo accordo è legato alla durata del contratto principale e termina automaticamente alla scadenza del contratto principale o alla sua risoluzione in altro modo. Se il contratto principale viene prorogato, anche questo contratto viene prorogato automaticamente.
Per i prodotti software ifm moneo vale quanto segue:
Con l'acquisto del software, il cliente acquisisce il diritto al servizio (gratuito) per il periodo fino alla fine dell'anno solare in cui ha acquistato i moduli moneo corrispondenti e per l'anno successivo. Alla fine dell'anno successivo il diritto al servizio decade. Il cliente ha quindi la possibilità di stipulare un nuovo contratto di servizi o, se richiesto nel singolo caso, di stipulare servizi a pagamento. Ciò presuppone il rispetto da parte del cliente degli obblighi di servizio e di collaborazione descritti al punto 4.
9. Disposizioni finali
Qualora singole clausole del presente contratto siano o diventino giuridicamente inefficaci - in parte o in toto - la validità delle rimanenti disposizioni del presente contratto non sarà pregiudicata.
Il diritto applicato al presente contratto è quello del Paese in cui ifm ha la propria sede legale. Si esclude l'applicazione del trattato delle Nazioni Unite sui contratti riguardanti la vendita internazionale di merci dell'11/04/1980.
Il foro competente esclusivo per le controversie derivanti da o in relazione al contratto è la sede di ifm.
Aggiornamento: Dic. 2020